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Nuova ordinanza sulla tutela degli animali di affezione

ministeroIl Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con un'ordinanza del 16 luglio 2009 ha approvato una misura per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 

Di seguito il testo dell'ordinanza del 16 luglio 2009

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - ORDINANZA 16 luglio 2009 - Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (GU n. 207 del 7-9-2009 )

Argomento

Zootecnico

Settore

Agraria

Ente emanante

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI




  Ordinanza  contingibile  ed urgente recante misure per garantire la

tutela   e   il   benessere  degli  animali  di  affezione  anche  in

applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163.

 

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in

materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28

febbraio  2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro

della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di

Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

1979;

  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

  Vista  la  Convenzione  europea  per la protezione degli animali da

compagnia,  approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche

dall'Italia;

  Visto  il  Trattato  di  Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2

agosto  2008,  n.  130,  il quale sancisce che l'Unione europea e gli

Stati  membri  tengono  conto  delle esigenze in materia di benessere

degli animali in quanto esseri senzienti;

  Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via

legislativa,   di   individuare   specifiche  ed  appropriate  misure

sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli

animali  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  affidati  secondo le

procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  e  l'urgenza  di evitare che

animali  di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche

per  lunghe  distanze,  in assenza di misure e prescrizioni sanitarie

idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;

  Visto l'art. 650 del codice penale;

  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle

attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al

Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla

Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

                               Ordina:

                               Art. 1.

  1.  L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte

dei  Comuni,  dei  cani  randagi  posti sotto la loro responsabilita'

secondo  le  norme  vigenti,  deve tener conto della natura di esseri

senzienti  degli  animali,  applicando  i requisiti di cui al comma 2

anche  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  55  e 56 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  2.  I  Comuni,  ai  fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli

essenziali  di  tutela  e  benessere  degli  animali  sono  tenuti ad

assicurare:

   a)  la  microchippatura  dei  cani  e  la  contestuale  iscrizione

nell'anagrafe   canina  a  nome  del  Comune  di  ritrovamento  e  la

sterilizzazione  entro  il  termine  di  sessanta giorni e, comunque,

sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi

del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per

territorio    o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti

convenzionati;

   b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti

su  lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto

del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,

n. 151;

   c)  il  possesso da parte della struttura individuata di requisiti

strutturali  e  condizioni  di  mantenimento  almeno  non inferiori a

quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del

territorio di provenienza dei cani;

   d)    il   possesso   da   parte   della   struttura   individuata

dell'autorizzazione  sanitaria e la presenza di un medico veterinario

libero professionista come responsabile sanitario;

   e)  la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi

eventuali   moduli  contigui  alla  struttura,  non  deve  avere  una

capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;

   f)  la  capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che

ne   faccia   richiesta,  prevedendo  la  precisa  indicazione  delle

procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;

   g)  la  struttura  individuata  per il mantenimento dei cani, deve

prevedere  l'accesso  alla struttura e la presenza delle associazioni

riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o

enti  morali  aventi  come  finalita' la protezione degli animali, al

fine di favorire l'adozione dei cani;

   h)  garantire  attivita'  che aumentino l'adottabilita' dei cani e

l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,

di  cui  uno  festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.

L'orario  di  apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda

sanitaria  locale  competente  per il territorio di ritrovamento e di

arrivo  degli  animali  e  deve  essere  esposto in modo ben visibile

tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;

   i)  implementazione  di  ulteriori  iniziative utili a incentivare

l'adozione  dei  cani  anche  attraverso  l'affissione  presso l'albo

pretorio  e  altri  spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito

internet.

  3.  I  Comuni  in  sede  di  bando  di  gara  o di convenzione e di

valutazione  delle  offerte  economiche  devono prevedere principi di

prelazione a favore delle strutture che:

   a)  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali preferendo ove

possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;

   b)  si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute

in  conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali

aventi come finalita' la protezione degli animali;

   c)  siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla

vigente   normativa  regionale,  onlus  o  enti  morali  aventi  come

finalita' la protezione degli animali.

  4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul

proprio  territorio  e collocati in strutture site in altri Comuni ed

in altre regioni di provenienza e deve:

   a)  informare  del  trasferimento dei cani il servizio veterinario

dell'azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio  della

struttura individuata;

   b)  effettuare  verifiche  periodiche  sullo  stato  di  salute  e

benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;

   c)  dare  comunicazione  dei  risultati  ottenuti e dello stato di

salute  e  benessere  degli  animali  al Consiglio comunale anche nel

Rendiconto della gestione.

  5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente

per   territorio   sulla   struttura   individuata   resta   comunque

responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni

igienico  sanitarie  e  di  benessere degli animali e sulle azioni di

prevenzione e di profilassi effettuate.

 

                               Art. 2.

   I  cani,  non  ancora  sterilizzati  all'entrata  in  vigore  della

presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,

devono  essere  sottoposti  all'intervento  di  sterilizzazione entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura

del    servizio    veterinario    dell'azienda    sanitaria    locale

territorialmente   competente   o   di   medici   veterinari   liberi

professionisti   convenzionati,   con   spese  a  carico  dei  Comuni

proprietari dei cani.
 

                               Art. 3.

   1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della

presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei

confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.

  2.  La  presente  ordinanza  ha  efficacia  per ventiquattro mesi a

decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana.

  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  alla Corte dei conti per la

registrazione.

   Roma, 16 luglio 2009

                                                 p. Il Ministro

                                          Il Sottosegretario di Stato

                                                     Martini

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289

 

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